Art. 2.
(Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica).

      1. Il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica è composto dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR), dall'Autorità delegata di cui all'articolo 3, ove istituita, dal Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), dal Servizio di informazione per la sicurezza esterna (SIE) e dal Servizio di informazione per la sicurezza interna (SIN).
      2. Ai fini della presente legge, per «servizi di sicurezza» si intendono il SIE ed il SIN.